Conformità del Sito Internet al Codice Deontologico
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CODICE DEONTOLOGICO
CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI
PREMESSE
Riteniamo importante ed indispensabile illustrare le premesse che hanno
motivato le scelte fatte nella stesura del nuovo Codice Deontologico.
La professione veterinaria, pur nel rispetto dei principi e dei compiti che le sono
propri, sta cambiando ed è necessaria una evoluzione coerente con le modificazioni del
contesto socio-culturale in cui si espleta.
La sorgente degli indirizzi comportamentali a cui il medico veterinario deve
ispirare e conformare la sua condotta professionale va ricercata proprio nel mutamento
della sensibilità sociale e nella nuova concezione del rapporto uomo/animale.
Il Codice Deontologico si pone in proposito come guida adeguandosi, con
proiezioni future, al contesto attuale per assicurare coerenza ai doveri eticoprofessionali
in esso codificati.
Da sempre nella veterinaria gli interessi della categoria si coniugano con quelli
della collettività, in risposta a mutue esigenze sanitarie in primo luogo, ma anche etiche
e giuridiche, nell’ambito della salvaguardia e del benessere degli animali.
Modificare il Codice Deontologico veterinario significa entrare nei significati
più profondi della professione, coglierne con sensibilità ogni esigenza di rinnovamento
e statuendola con determinazione e coraggio, cercando di evitare conformismi o
tentazioni corporative.
Le norme deontologiche in passato riguardavano più che altro il comportamento
del medico veterinario verso i colleghi, attualmente il comportamento deontologico
deve avere riguardo anche del cliente e del paziente.
Prima di procedere alla stesura dell’articolato abbiamo fatto un “brainstorming”
su quello che avrebbe dovuto essere il nuovo Codice Deontologico sulle motivazioni, le
caratteristiche e le finalità.
L’opera di modifica del Codice Deontologico veterinario si è svolta quindi
attraverso una prima fase di analisi del contenuto normativo, intesa come occasione di
verifica e riflessione sullo stesso, seguita dalla necessaria revisione di principi e precetti.
In questa fase sono state considerate le indicazioni pervenute dagli Ordini
provinciali sollecitati a manifestare le loro necessità di modifica ed integrazione del
vecchio Codice.
E’ stata quindi predisposta una bozza che è stata sottoposta al vaglio degli Ordini
provinciali ed anche ad altre componenti interne ed esterne alla professione.
Nella stesura definitiva sono state recepite le osservazioni, le modifiche e le
integrazioni proposte e considerate utili e costruttive nonché compatibili con
l’impostazione, sia dagli Ordini provinciali sia da Istituzioni, Associazioni, Sindacati,
Enti, Università ed Autorità che sono stati coinvolti.
* * * * * *
Principi generali di modifica
Ispirare il Codice Deontologico ai valori della bioetica
Evitare la citazione e la ripetizione di norme aventi forza di Legge in quanto
pleonastiche, anche al fine di evitare un continuo aggiornamento del Codice
Deontologico a seguito delle variazioni delle norme stesse
Evocare principi generali e non adempimenti giuridici precisi e dettagliati
Richiamare i doveri del medico veterinario nell’esercizio della professione
Definire prestigio e decoro della professione,e garantirne la credibilità
Ribadire le condizioni per l’esercizio della professione veterinaria
Sostenere e promuovere il benessere animale
Sottolineare la responsabilità professionale, il consenso informato e le Buone
Pratiche Veterinarie con assicurazione di impegno e mezzi
Integrare le modifiche imposte dalla legge Bersani e dall’Autorità Garante su
onorari e pubblicità
Richiamare il dovere di aggiornamento e la educazione medica continua
Normare il rapporto tra medici veterinari
Recepire il trend dell’Europa: libera scelta del professionista da parte dell’utente,
diritto ad una qualificata prestazione e a una esaustiva informazione
* * * * * *
Alcuni articoli sono stati scritti in modo breve e sintetico perché inserire dettagli
avrebbe appesantito la norma senza renderla totalmente esaustiva.
Ritenendo importante comunque proporre alcuni approfondimenti per facilitarne
l’interpretazione, per alcuni articoli sono state predisposte delle note in calce.
Il Codice Deontologico deve essere uno strumento vivo e dinamico, passibile di
miglioramenti e adeguamenti nel tempo per adattare la professione all’evoluzione del
contesto sociale in cui opera la categoria. Deve essere la linea guida e il riferimento del
nostro comportamento professionale.
CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
DEONTOLOGICO
Art. 1 – Medico Veterinario –
professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica
In particolare, dedica la sua opera:
- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui
vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri
prodotti di origine animale;
- alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro
benessere;
alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirate ai
principi di tutela delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza compatibile
con l’uomo;
- alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed
esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri
senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione
per un corretto rapporto uomo-animale;
- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione ad
alla valutazione dei rischi connessi.
Il Medico Veterinario svolge la propria attività
Art. 2 – Definizione –
regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi
nell'esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non
esime dalla responsabilità disciplinare.
La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi e delle
Art. 3
Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
degli utenti.
– Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i
Art. 4
infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto
della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
– Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di
Art. 5
dalla inosservanza o dall’ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta,
anche se omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.
– Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare discende
Art. 6
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico
Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in
cui viene svolta l’attività.
Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio
dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla
conoscenza e al rispetto delle norme deontologiche italiane.
– Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari –
Art. 7 – Applicabilità –
rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino
iscritti all’elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini
degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l’iscrizione
all’Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750.
Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno
Art. 8 – Inosservanza –
e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro
professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi..
L'inosservanza o l’ignoranza dei precetti, degli obblighi
DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO
Art. 9 – Comportamento secondo scienza e coscienza –
professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza
L’esercizio della1.
Art. 10
ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
– Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve
Art. 11
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
– Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la
Art. 12
professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria
indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia
politica e sesso.
– Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività
Art. 13
fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e
su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto
professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.
– Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e
Art. 14
adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a
denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non
– Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve
1
Medico Veterinario assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo ed
individuale e le personali convinzioni morali.
Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità
professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e
prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato.
Tale comportamento deve essere inteso come l’espressione di quel delicato equilibrio che il
conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal
proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a
quella del decoro professionale.
Art. 15
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
– Dovere di competenza – Il Medico Veterinario non deve accettare
Art. 16
Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei
quali è svolta l’attività.
– Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico
Art. 17
Medico Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità.
– Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere del
Art. 18 – Dovere di assistenza –
urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura
delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo
attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di
Art. 19 – Dovere di informativa sul benessere
Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.
– E’ dovere del Medico
Art. 20 – Dovere di tutela –
professione, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli
provenienti da alimenti di origine animale e da animali.
Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della
RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI
Art. 21
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento
e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto,
occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative
di conciliazione.
– Rapporto fra Colleghi – Il Medico Veterinario deve mantenere sempre
Art. 22
a collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle
finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza,
trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di
esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modifiche e ne informa la Federazione Nazionale.
– Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto
Art. 23
titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato
compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti; nel contempo
deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi.
I collaboratori ed i sostituti si devono fare carico della responsabilità professionale
contrattuale.
– Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario
Art. 24
tirocinanti ad assicurare la effettiva e proficua pratica professionale al fine di
consentire un’adeguata formazione.
– Rapporti con i tirocinanti – Il Medico Veterinario è tenuto verso i
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 25
sulla assunzione della responsabilità professionale.
Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.
– Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e
Art. 26
salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile
nell’osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato
nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi
inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti
o affetti da nullità.
Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
– Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di
Art. 27
dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto
d’interessi
– Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi2.
Art. 28
contrattuale è violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o
negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse
procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
– Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità
Art. 29
veterinaria
– Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica3 – Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità
2
quale il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante un interesse
primario – la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della
prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, gli interessi del cliente ecc – è
comprovatamente alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di
qualunque natura.
Il conflitto d’interesse non è un comportamento, ma è una condizione e proprio per questo diviene
moralmente riprovevole soltanto quando provoca comportamenti riprovevoli.
Si verifica un conflitto di interessi quando il Medico Veterinario si trova in una condizione nella
3
Per consenso informato si intende l’affermazione dell’autonomia individuale ( in atto o potenziale)
del paziente nelle pratiche mediche. Questa definizione può valere solo per coloro che ne
posseggono le caratteristiche indispensabili cioè l’uomo e non gli animali.
Nel testo si parla di
è entrato in uso e che nella sua estrinsecazione pratica comporta il trattare lo stesso genere di
argomentazione della medicina umana (diagnosi, terapia ecc.) senza per questo pensare di
attribuire al paziente le stesse caratteristiche di autonomia tipiche dell'essere umano.
Nell'ambito dell'espletazione del consenso informato il medico veterinario può fare riferimento al
sistema di controllo della qualità e alle buone pratiche veterinarie che applica nella propria
struttura.
E’ necessario esplicitare la differenza tra consenso informato in medicina umana e veterinaria.consenso informato nella pratica veterinaria a ragione del fatto che il termine
contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e
delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei
differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili
conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente
dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la
massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere
soddisfatta.
Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di
sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento
professionale.
È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati
stati di malessere dell’animale paziente.
Art. 30 – Medicine non convenzionali –
convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico
veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e
nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,
acquisito il consenso del cliente debitamente informato.
La pratica delle Medicine non
Art. 31
rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione
clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, qualora questo ne faccia
formale richiesta e comunque al termine della prestazione.
Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini
contabili e di archivio storico
– Consegna di documenti – Il Medico Veterinario è in ogni caso tenuto a4.
Art. 32
cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario
nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
– Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al
Art. 33
Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento
delle proprie prestazioni professionali.
– Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il
Art. 34 – Rinuncia all’assistenza
al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un
preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è
necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale
paziente.
– Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare
RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Art. 35
mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e
misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le
pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all’argomento, e assumendosi
la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare
comunicazione all’Ordine di eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da
lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.
– Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri
4
trova le sue basi su un rapporto fiduciario ed allo stesso tempo trasparente e condiviso
abbandonando la visione paternalistica della medicina.
Questo articolo rientra il quella nuova visione del rapporto Medico Veterinario - cliente che
Art. 36
offensivi
Veterinario deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti ed
offensivi nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti degli utenti.
– Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed– Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Medico
Art. 37
inesistenti
l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non
posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in
periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come
tale sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente
reso possibile un’attività irregolare.
– Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli– L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per
Art. 38
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà,
nel rispetto delle reciproche funzioni.
– Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – Il Medico Veterinario deve
Art. 39
arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia
in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti
di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.
In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico
ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza
che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
– Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di
Art. 40
con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in
contatto nell’esercizio della professione.
– Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi
Art. 41 – Tutela della professione –
tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono
garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici
Veterinari liberi professionisti ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali
dei Veterinari. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di
appartenenza su compiti ed adempimenti richiesti dal S.S.N. che ritengono non
essere conformi al Codice Deontologico.
Il rispetto degli obblighi deontologici e la
Art. 42 – Cointeressenza –
prevalente apporto intellettuale
Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del
Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
Il Medico veterinario svolge attività professionale a5.
Art. 43 – Tempo per l’azione –
degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei
suoi interventi.
Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo
CERTIFICAZIONI
Art. 44 – Certificazioni –
un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente constatato.
Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di rilasciare
5
limitazione od influenza l’indipendenza intellettuale del Medico veterinario nello svolgimento
dell’attività professionale.
La deontologia vieta di svolgere un’altra attività, se tale attività comporta una qualsiasi
Art. 45
responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello
stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.
– Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena
ASSOCIAZIONE E SOCIETA’
Art. 46 – Associazione e Società –
associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera
professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto
sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine
di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui
territorio si svolge prevalentemente l’attività professionale di competenza.
I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono
RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI
Art. 47 – Rapporti con altre professioni –
della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti
degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia
delle specifiche competenze; eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine.
Il Medico Veterinario, nell'esercizio
PUBBLICITA’
6
Art. 48 – Pubblicità –
informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché
l’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.
Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità
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Legge Bersani ed inoltre sono stati oggetto di specifico e costruttivo confronto con l’Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mercato.
Tale concertazione si è resa necessaria anche a seguito dell’attività ispettiva svoltasi nello scorso
mese di maggio presso la Fnovi. Con la AGCM sono stati presi degli impegni che riguardano
l’abrogazione delle tariffe minime, la possibilità di fare pubblicità informativa su titoli e
La modifica di questa sezione e di quella successiva si è resa necessaria con l’approvazione della
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui
rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.
E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.
ONORARI
Art. 49 – Onorari professionali
onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del codice civile.
– Il professionista determina con il cliente gli
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50
costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti
copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in
funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.
– Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice
specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, l'onorario e i costi complessivi
delle prestazioni che dovrebbero portare ad un a possibile definizione del procedimento.